La riduzione delle sanzioni secondo la corte costituzionale

La Corte Costituzionale nella recente sentenza 46/2023 ha risposto alla commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Il fatto

La società ricorrente, nella veste di “consolidante”, aveva omesso la presentanzione della dichiarazione dei redditi relativa al consolidato, ma aveva al contempo presentato la propria dichiarazione dei redditi e versato anche le relative imposte in modo autonomo.

L’agenzia delle entrate purtroppo , nell’avviso di accertamento, aveva applicato le sanzioni minime edittali parti al 120% dell’imposta che emergeva dall’accertamento esperito, per un importo che superava il milione di Euro.

La CTP di bari ha adito la Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate le quali, sostanzialmente, si concentravano sulla manifesta sproporzione tra la condotta del contribuente e la sanzione applicata.

La Corte , pur ritenendo inammissibile il ricorso sulle questioni di legittimità, ha avuto modo di osservare che “..omissis …. alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni”.

L’art 7 comma 4 del DLGS 472/1197 dispone che : ” Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Secondo la corte infatti l’art. 7 comma 4 su citato, deve essere letto in rapporto al comma 1, il quale a sua volta stabilisce che : “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze”

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