Ravvedimento operoso speciale (art.174-178) Legge finanziaria 2023.

La legge finanziaria 2023 ha introdotto una forma speciale di ravvedimento che si aggiunge a quello generale già previsto dall’art. 13 del D.Lgs 472/97.

Il ravvedimento ordinario

Attraverso “l’ordinario” istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può definire una serie di irregolarità commesse in danno all’amministrazione finanziaria in materia di imposte dirette e indirette.

Queste irregolarità possono consistere, ad esempio, nell’omessa indicazione in dichiarazione di redditi, ovvero l’indicazione di deduzioni e detrazione non spettanti o indicate in misure superiore a quelle effettivamente spettanti, oltreché all’omesso e/o ritardato versamento di imposte.

Il ravvedimento “generale” si concretizza normalmente nella rimozione della violazione, che può consistere nel versamento delle imposte omesse o insufficienti, e nel caso di violazioni relative alle dichiarazioni che non siano semplici irregolarità nei versamenti, anche con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Le sanzioni da versare nel ravvedimento generale o “ordinario” rappresentano una riduzione delle sanzioni ordinarie, in relazione al momento in cui vengono rimosse le violazioni.

“La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)”.

Il ravvedimento speciale

La legge finanziaria 2023 ha stabilito che le violazioni riguardanti le dichiarazioni “validamente presentate” relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai precedenti, con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia Delle Entrate, possono essere regolarizzate con la riduzione della sanzione di 1/18 della sanzione minima edittale.

La sanzione pertanto non é più commisurata al tempo in cui si si rimuove la violazione, ma é stabilita in misura fissa.

Perfezionamento

Il ravvedimento si perfeziona se entro il 31 marzo 2023 il contribuente rimuove le irregolarità e le omissioni e versa la relativa sanzione ridotta.

Il contribuente può anche decidere di versare il dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali ed in tal caso entro il 31 marzo deve essere versata almeno la prima rata.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, entro il termine di versamento della rata successiva, comporta la decadenza dall’agevolazione, e l’iscrizione a ruolo delle somme residue e l’applicazione dell’ordinaria sanzione del 30%.

Preclusioni

Il ravvedimento speciale é precluso se le violazioni sono state già contestate entro il 31 marzo 2023 anche se, per gli eventuali atti impositivi emessi entro questa data, possono essere definiti attraverso l’acquiescenza e l’adesione agevolata, previsti sempre dalla Legge finanziaria, che verranno trattati da successivi articoli.

Il ravvedimento speciale é altresì precluso in caso di omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

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