Decreto liquidità – accesso al credito per le PMI

Il Decreto-legge 8 aprile 2020 n, 23, comunemente definito “Decreto Liquidità”, ha previsto tra gli altri una serie di interventi per sostenere e facilitare l’accesso al credito delle imprese e dei professionisti, con l’intento di sopperire al crescente bisogno di liquidità delle imprese durante l’emergenza COVID -19.
L’art. 4 del decreto su citato prevede la concessione di garanzie da parte di SACE SPA, previo esaurimento del plafond per ogni impresa previsto dal Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, N.662, ovvero il fondo di garanzia per le PMI, il cui tetto massimo di garanzia è di 5 milioni di euro.
Si ricorda che per PMI (piccole-medie imprese) ai sensi della normativa comunitaria, si intendono quelle che hanno meno di 250 occupati ( incrementati a 499 per la normativa in discussione), un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nel caso in cui un’impresa non superi la soglia per l’accesso al fondo di 5 milioni di euro di finanziamenti garantiti, o non vi abbia mai fatto accesso, può richiedere il rilascio della garanzia dal fondo alle seguenti condizioni e nelle seguenti misure:
a) Il numero dei dipendenti dell’impresa deve essere inferiore a 499;
b) La garanzia è concessa a titolo gratuito;
c) La garanzia è del 90% dell’importo del finanziamento , il quale deve una durata massima di 72 mesi; detto finanziamento, non può superare alternativamente:
– Il doppio della spesa per il personale dipendente comprensiva degli oneri sociali; se l’impresa è stata costituita nel 2019 il limite è individuato nella spesa per il personale prevista per i primi due anni di attività;
– Il 25% del fatturato dell’impresa del 2019;
– Il “Fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499”.
Il fabbisogno deve essere autocertificato dall’impresa.
Per quanto riguarda il secondo limite, la formulazione “fatturato” appare abbastanza infelice, poiché per motivi di coordinamento anche con altre disposizioni del decreto, per fatturato si dovrebbero intendere i ricavi risultanti dal bilancio approvato dall’impresa o autocertificato se questo non è approvato o non soggetto ad approvazione, oppure risultante dalle dichiarazioni fiscali del richiedente.
Anche il limite relativo alle spese del personale si dovrà ricavare dal bilancio dell’impresa che accede al fondo.
Per i soggetti danneggiati dall’Emergenza COVID-19 che attestino il danno subito a mezzo dichiarazione autocertificata, la garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. In questa situazione l’unico limite relativo all’operazione finanziaria è rappresentata dal 25% dei ricavi del soggetto richiedente.
Sempre per quanto riguarda i limiti suindicati, la locuzione “non può superare alternativamente”, fa presumere che è sufficiente che l’importo finanziato sia pari o inferiore ad almeno uno di essi.
Per le piccole e medie imprese e professionisti è prevista l’estensione della garanzia da parte del fondo al 100%, per finanziamenti di importo massimo pari ad euro 25.000,00 e comunque:
– non siano superiori al 25% dei ricavi dell’impresa;
– abbiano un periodo di preammortamento di 24 mesi e abbiano una durata non superiore a 72 mesi.
Le garanzie per i finanziamenti al di sotto dei 25.000,00 euro sono concesse automaticamente e gratuitamente, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo.
In questa situazione di emergenza poi, Il Decreto liquidità all’art 4 del citato decreto prevede la possibilità di sottoscrivere i contratti bancari sostanzialmente mediante lo scambio del consenso a mezzo posta elettronica anche non certificata.

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