Decreto Cura Italia – misure a sostegno del lavoro autonomo

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 entrato in vigore oggi 18 marzo, contiene, tra le altre, una serie di misure a favore dei lavoratori autonomi.
La prima misura, prevista dagli artt. 27 e 28, riguarda il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS di cui alle Legge 335/95, ovvero tutti quei professionisti che non hanno una specifica cassa di previdenza, oltreché gli artigiani e commercianti ai quali spetta un’indennità per il solo mese di marzo pari ad euro 600,00.
I soggetti che hanno diritto alla percezione dell’indennità, non devono essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non devono essere titolari di pensione.
Tra gli esclusi, ad esempio, possono annoverarsi tutti i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, come i medici, gli ingegneri, gli avvocati ed altri.
L’indennità inoltre spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come gli amministratori di società, sempreché non siano iscritti ad altra forma previdenziale o non siano titolari di pensione.
L’altra misura agevolativa, di natura temporanea, riguarda la possibilità di sospendere l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui agli articoli 25 e 25 bis del DPR 600/73, sui ricavi o compensi percepiti dal 18 marzo al 31 marzo 2020, se i contribuenti che optano per questa possibilità hanno seguenti requisiti:
– Un volume di ricavi/compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019 inferiori ad euro 400.000;00;
– Nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente ed assimilato;
In questo caso i soggetti che fatturano le proprie prestazioni con ritenuta d’acconto, siano essi professionisti o imprenditori, come ad esempio gli agenti e rappresentanti di commercio, possono richiedere ai propri committenti/mandanti di non applicare la ritenuta d’acconto.
La richiesta, a parere di chi scrive, può essere semplicemente adempiuta mediante un’annotazione sulla fattura del seguente tenore: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del D.L. 18/2020”.
Il contribuente che ha effettuato questa scelta dovrà versare in autonomia la ritenuta d’acconto non operata dal committente/mandante, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate a partire dal 31 maggio senza interessi.
Tutti i predetti soggetti inoltre, se hanno un volume d’affari inferiore ai 2.000.000,00 di euro, possono sospendere i versamenti relativi all’iva, alle ritenute alla fonte e ai contributi previdenziali ed assistenziali, che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi devono essere eseguiti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a partire dal mese di maggio.

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