Decreto cura Italia

Il D.L. varato ieri dal Consiglio dei ministri in seguito all’emergenza COVID 19, definito Decreto “Cura Italia”, contiene una serie di norme e di incentivi in favore delle imprese, che qui si intendono sintetizzare:
cassa integrazione ordinaria – i datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività a seguito dell’emergenza, possono attivare il trattamento ordinario di integrazione salariale con la speciale causale “Emergenza COVID-!9”, per i periodi dal 23 febbraio 2020 per nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.
La domanda può essere presentata senza alcuno degli obblighi sindacali previsti dall’art.14 del D.lgs. 14 settembre 2015, previa comunque l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con i sindacati che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi alla richiesta;
cassa integrazione in deroga – I datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore possono attivare, previo accordo concluso anche in vai telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione dell’attività e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
Indennità per i lavoratori autonomi– Ai professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (per esempio amministratori di società), iscritti alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, non iscritti ad altra forma previdenziale e non titolari di pensione, viene riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di Euro 600,00. Stessa indennità, con alcuni limiti e condizioni, viene stabilita ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori del settore agricoli;
A fronte degli incentivi sul lavoro viene previsto che non possono essere avviate e sono sospese le procedure di licenziamento per giustificati motivi oggettivi, per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
4) sospensione dei termini per il versamento di contributi previdenziali
– Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti dovranno essere fatti entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
Sospensione degli adempimenti– tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle trattenute del sostituto d’imposta, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (ad es. La dichiarazione iva e la certificazione unica), sono sospesi e possono essere effettuati entro il 30 giugno.
sospensione dei versamenti
– la sospensione riguarda gli esercenti imprese, arti e professioni che hanno un volume di ricavi inferiori ad 2 milioni di euro. Sono sospesi i versamenti, relativi ad iva, ritenute alla fonte e contributi scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. I versamenti dovranno essere effettuati o in un’unica soluzione entro il 31 maggio, o in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
A prescindere dal fatturato sono sospesi i versamenti delle imprese ricadenti in settori particolarmente colpiti dall’emergenza, quali ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, chi opera nei settori della didattica e altri.
Ad oggi non è dato sapere se è sospeso il pagamento delle rate degli avvisi bonari; dalla lettura della norma sembra che la sospensione non opera per questi adempimenti;
sospensione del versamento delle cartelle esattoriali – sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti dalle cartelle di pagamento. I versamenti devono essere eseguiti entro giugno;
Vengono messe in campo anche una serie di misure a favore delle imprese dal lato del settore creditizio, ovvero:
– Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati per anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
– Per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020, gli stessi sono prorogati senza formalità al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni;
– Per i mutui e finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso fino al 30 settembre 2020.
Per ottenere queste agevolazioni, occorre inoltrare una comunicazione alla banca corredata da una autocertificazione ove si attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività in seguito all’emergenza COVID 19.
Il decreto non è ancora pubblicato in gazzetta e quindi potrebbe essere suscettibile di variazioni

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Informazioni su Diego Torresi

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