La detraibilità dell’iva – Un concetto apparentemente semplice parte 3

Nei precedenti articolo si é trattato del tema riguardante l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva ed ora é il caso di terminare l’argomento, procedendo ad esaminare i termini di registrazione delle fatture.

Riepilogando brevemente quanto precedentemente trattato, abbiam odetto che la detraibilità dell’iva presuppone che:

  • l’imposta è divenuta esigibile
  • si é nel possesso materiale del documento.

Il termine di registrazione della fatture é stabilito dall’art. 25 del DPR 633/72 che lo individua nella scadenza del termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno di ricezione della stessa.

Poniamo il caso che un contribuente abbia ricevuto una fattura nel 2018 che riguardi un’operazione iva divenuta esigibile nel 2017. In tal caso il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione iva nel 2018 (anno in cui, detto contribuente, ha il possesso materiale della fattura); se, detto contribuente non ha registrato la fattura nel 2018, computandola nelle liquidazioni periodiche nell’anno, potrà registrarla al più tardi entro il 30.04.2019 ma in tal caso, come precisato dalla Circolare ADE N.1 del 17.01.2018, la registrazione dovrà avvenire in un’apposita sezione iva relativa a  tutte le fatture ricevute nel 2018.

La stessa circolare afferma che é possibile adottare altre soluzioni informatiche rispetto alla registrazione delle fatture in un apposito sezionale, ” a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti per una corretta tenuta della contabilità”.

 

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