Quasi ogni giorno sentiamo parlare di cooperative, qualcuno ne parla quasi come fosse un demone da scacciare e fonte di tutti i mali dell’economia e della politica italiana, visto che è vero che qualche scandalo ha ruotato intorno al mondo della cooperazione, altri invece la indicano come la soluzione principe ad un sistema fiscale vessatorio.
Sgombrando il campo da qualsiasi visione ideologica precostituita e da qualsiasi filosofia da bar e rendendo giustizia ai fatti per quel che sono, è possibile che affermare che la cooperativa è uno strumento flessibile e potente, che va utilizzato però solo quando è possibile parlare anche di cooperazione, ovvero, prendendo spunto da wikipedia, intendendo per cooperazione “l’azione condivisa di più agenti per il perseguimento di uno scopo”.
Scendendo un po’ più nel dettaglio, per parlare di cooperative come strumento giuridico di tipo societario, dobbiamo scomodare le società lucrative, siano esse di capitali o di persone, per capire quali siano le differenze e le peculiarità fra questi due mondi.
I principi cardine della cooperativa che in qualche modo le rendono peculiari rispetto alle altre forme societarie sono essenzialmente:
- Lo scopo mutualistico ovvero “ fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della -organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”, che si differenzia evidentemente dallo scopo lucrativo, ovvero remunerare il capitale investito
- Il “principio della porta aperta” ovvero il fatto che soci possono entrare ed uscire senza particolari vincoli formali e soprattutto senza l’intervento del notaio (con evidenti costi) come avviene nelle altre società;
- La “democraticità della struttura”, ove nell’organo assembleare vige il principio del voto capitario, ovvero per ogni testa un voto a prescindere dalle quote societarie da ognuno possedute.
- Il “principio della parità di trattamento” che si esplica nel fatto che “gli aderenti ad una cooperativa si attendono, a parità di apporti, la possibilità di godere di pari benefici e quindi di fruire in pari misura dei servizi mutualistici che la società è chiamata a rendere loro”.
Oltre a queste particolarità, c’è n’è un’altra che passa un po’ in sordina, ma che in alcuni casi può risultare utile ovvero la “riservatezza”; nelle cooperative i soci risultano solamente dal libro dei soci tenuto dalla cooperativa stessa, mentre non risultano pubblicati nel registro delle imprese (Camera di commercio per intenderci) .
Arriviamo ora al nocciolo della questione: Quando conviene utilizzare la forma cooperativa?
In primis, direi, soprattutto in quei casi dove il rapporto fra i soci si fonda sul lavoro e non sul capitale apportato per svolgere una determinata attività; infatti è nel lavoro che lo scopo mutualistico e il principio della parità di trattamento trova la sua massima espressione.
Poi si può utilizzare la cooperativa quando è ragionevole desumere che, dopo aver pagato il lavoro dei soci, non ci siano degli ulteriori utili sociali che altrimenti non potranno essere ripartiti dai soci; già perché gli utili (salvo particolari meccanismi quali i ristorni) debbono essere iscritti fra le riserve indivisibili.
Detto questo occorre evidenziare che alcune forme cooperative (quelle c.d. a mutualità prevalente) godono di particolari agevolazioni fiscali, derivanti proprio dal fatto che non vi è o non vi dovrebbe essere nella cooperativa un fine speculativo.
Tra chi odia e chi ama le cooperative preferisco assumere una posizione neutrale che si addice ad un consulente indipendente e penso che la forma cooperativa deve essere usata solo quando gli intenti non speculativi siano genuini, altrimenti rischia di diventare un vestito troppo stretto, oppure si presta ad essere utilizzato per fini non proprio edificanti.
Per concludere aggiungo come nota di colore che la cooperativa è l’unica forma di società tutelata dalla costituzione.
Infatti l’art. 45 recita “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.