Per gli immobili in subaffitto non si applica l’art. 90 del TUIR

Il ns. studio é stato recentemente destinatario di una giusta presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, con riguardo agli immobili abitativi di cui l’impresa é titolare di un contratto di affitto, successivamente poi concessi in subaffitto.
Nonostante alcuna parte della dottrina abbia ritenuto che in tal caso si rendesse applicabile l’art. 90 del tuir, e pertanto non fossero deducibili dal redditto d’impresa tutti i componenti negativi di reddito riferibili all’immobile (canoni di locazione, spese di ristrutturazione), l’agenzia delle entrate ha giustamente ritenuto che nel caso di immobili nel caso in specie il relativo reddito deve essere determinato nei modi ordinari.
Questo perché l’art. 90 del tuir, richiamando le disposizioni del capo II del titolo I del tuir, esplicitamente fa rientrare nel campo di applicazione del medesimo articolo soltanto gli immobili per i quali sussiste un diritto di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
L’interpello fa il punto sulla deduzione delle spese di ristrutturazione su beni di terzi, facendo riferimento ai principi contabili nazionali.
Risposta istanza di interpello

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