L’accertamento preventivo della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero nella procedura denominata “ruling internazionale”​

Le imprese estere che si approcciano al mercato Italiano, si trovano spesso nella condizione di non avere chiaro se, il complesso delle attività svolte in Italia, possono integrare il concetto di “stabile organizzazione” del soggetto estero ai sensi dell’art. 162 del Testo unico delle imposte dei redditi e del modello OCSE.

In tal caso può soccorrere il procedimento cosiddetto “Ruling Internazionale”, previsto dall’art. 31-ter del DPR 600/73, che si sostanzia nell’avvio di un procedimento in contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, nell’esercizio precedente a quello in cui si intende iniziare l’attività in Italia, per verificare la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato.

La procedura inizia con la presentazione di un’istanza in carta libera da inviare all’Ufficio Accordi Preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia Delle Entrate, che deve contenere gli elementi previsti dai punti 2.3 e 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42295/2016.

Dopo l’inoltro dell’istanza, l’ufficio ricevente valuta l’ammissibilità della stessa e, qualora ne ricorrano le condizioni, ne dichiara l’ammissibilità o, negli stessi termini, ne dichiara l’improcedibilità nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non sia messa nelle condizioni di verificare i requisiti previsti dal punto 2.3 del citato Provvedimento, assegnando all’istante un termine non inferiore a 30 giorni per l’inoltro di eventuali integrazioni; nel qual caso i trenta giorni per valutare l’ammissibilità dell’istanza decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa.

Se l’istanza non contiene gli elementi di cui al punto 2.3 del Provvedimento o non siano fornita nei termini concessi la documentazione integrativa, viene dichiarata inammissibile.

Dopo la fase preliminare su descritta inizia il procedimento vero e proprio, della durata complessiva di 180 giorni, che si articola in altre due fasi: La fase documentale e la fase operativa.

Durante la fase documentale l’ufficio invita il contribuente a comparire per mezzo del legale rappresentante o di un procuratore, sia per verificare la completezza delle informazioni fornite e sia per formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

Sempre durante la fase documentale, l’ufficio svolge l’istruttoria sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

Successivamente, durante la fase operativa, l’Agenzia delle Entrate effettua degli accessi, in accordo con l’istante, nei luoghi di svolgimento dell’attività del medesimo, al fine di “prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori” e quindi sostanzialmente al fine di stabilire se effettivamente sussistono o meno i requisiti di “stabile organizzazione”.

Al termine della procedura può essere raggiunto un accordo con l’ufficio, che è vincolante per le parti a partire dall’esercizio di validità dell’accordo e per i quattro successivi.

E’ bene sottolineare che la suesposta procedura non è obbligatoria, nel senso che non è propedeutica all’avvio di una attività in Italia da parte di un soggetto estero, ma serve a scongiurare, nei casi dubbi, le eventuali conseguenze negative di un accertamento sfavorevole da parte dell’Agenzia Delle Entrate.

Il Ruolo del commercialista italiano nel procedimento di “ruling internazionale” è senz’altro cruciale poiché oltre a coadiuvare l’impresa estera nella presentazione dell’istanza e nelle fasi successive, può essere il domiciliatario di eventuali comunicazioni dell’Agenzia Delle Entrate

Diego Torresi

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