la detraibilità dell’iva, un concetto apparentemente semplice – parte2

In un precedente contributo ho affrontato il tema dell’esigibilità dell’iva, ovvero il momento a partire dal quale l’iva diviene:

  • escutibile da parte dell’erario nei confronti del soggetto che ha effettuato l’operazione;
  • detraibile da parte del soggetto nei confronti del quale l’operazione è stata effettuata.

Definito il dies a quo  dal quale nasce il diritto alla detrazione dell’iva, occorre stabilire entro quale termine detto diritto può essere esercitato.

A norma dell’art. 19 del DPR 633/72 il diritto alla detrazione dell’iva può essere esercitato “al più tardi” nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Si è già detto che comunque per esercitare il diritto alla detrazione dell’iva occorre possedere materialmente la fattura e pertanto, per fare un esempio pratico, possiamo immaginare le seguenti casistiche:

  • Iva divenuta esigibile nel 2017 e fattura ricevuta nel 2017, il diritto alla detrazione dell’iva deve essere esercitato entro il 30.04.2018 (scadenza della dichiarazione iva);
  • Iva divenuta esigibile nel 2017 e fattura ricevuta nel 2018, il diritto alla detrazione deve esercitato entro il 30.04.2019.

Quanto suddetto è la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella circolare 1/2018 in accordo con le disposizioni normative dell’Unione Europea.

Conviene ricordare un piccolo particolare che riguarda il caso della procedura di regolarizzazione che deve essere eseguita , per evitare le sanzioni,  dal soggetto cessionario o prestatore che, a fronte di una operazione iva  eseguita nei propri confronti, non ha ricevuto la fattura o la fattura risulta irregolare.

Il malcapitato contribuente a norma dell’art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/1997, se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, deve entro il 30 giorno successivo:

  • Emettere un’autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 DPR 633/72;
  • Procedere al versamento dell’imposta o della maggiore imposta con il modello F24;
  • Presentare la fattura e la copia del versamento al competente ufficio dell’Agenzia.

Se invece ha ricevuto una fattura irregolare (ad es. un ‘operazione “sottofatturata”) deve, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione, eseguire le fasi di emissione dell’autofattura, versamento dell’iva e presentazione della fattura all’ufficio competente  prima viste.

Pertanto nel caso in cui  un soggetto, a fronte di un’operazione iva effettuata nel 2017 che non è stata fatturata o è stata fatturata irregolarmente, ha eseguito la regolarizzazione nel 2017, potrà nel medesimo anno  detrarre l’iva pagata, mentre se la regolarizzazione è stata eseguita nel 2018, solo in quell’anno potrà detrarre la relativa iva-

La prossima volta verrà affrontato il tema della registrazione delle fatture.

Quanto pubblicato rappresenta una libera manifestazioni di pensiero e del loro uso ne é responsabile l'agente.

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