la detraibilità dell’iva, un concetto apparentemente semplice – parte 1

Il DL 50/2017 ha modificato le regole di detraibilità dell’iva e di registrazione delle fatture di acquisto e la circolare dell’Agenzia Delle Entrate N.1 del 17.2.2018 h cercato di fare un pò di chiarezza.

In questo breve contributo vediamo in particolare quando nasce il diritto alla detrazione dell’iva .

Anzitutto occorre precisare che l’imposta sul valore aggiunto é un imposta “armonizzata” nell’unione europea e pertanto le norme nazionali devono essere conformi alla disciplina comunitaria.

I principi fondamentali che regolano il diritto alla detraibilità dell’iva si rinvengono nell’art. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE che si possono così sintetizzare:

1.Il diritto alla detrazione dell’iva sorge quando l’imposta diviene esigibile. Per esigibilità dell’imposta si intende il momento a partire dal quale l’erario possa far valere, nei confronti del debitore,  la sua pretesa al pagamento, anche se detto pagamento possa essere differito .

il dies a quo a partire dal quale l’imposta diviene esigibile, dipende dalla natura delle operazioni sottostanti, ovvero, salvo casi particolari, nelle seguenti circostanze:

– Nel caso di cessione dei beni all’atto della spedizione o della consegna degli stessi; se comunque, antecedentemente alla consegna o alla spedizione, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia stata emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata per la parte pagata o fatturata.

– Nel caso di prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo in tutto o in parte (acconti sul prezzo); anche qui se antecedentemente al pagamento sia stata emessa comunque la fattura, l’operazione si considera effettuata per la parte fatturata.

In tutti i casi anzidetti l’imposta diviene “esigibile” ovvero l’erario può pretendere verso il debitore (ovvero verso il cedente o il commissionario ) il pagamento dell’imposta, e l’imposta diviene anche detraibile da parte del cessionario o del committente.

2.  il diritto alla detrazione dell’iva compete nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni seggette ad imposta; il concetto appena espresso afferisce a quello di “inerenza” che é proprio dell’iva e che in parte differisce dal concetto di inerenza proprio delle imposte sui redditi. Infatti in ambito iva, il concetto di inerenza deve rispettare due fattispecie:

  • L’inerenza rispetto all’attività esercitata dall’impresa o dal professionista; é il caso delle autovetture, per esempio, dove ex lege l’iva sui relativi costi é detraibile solo in parte, sul presupposto che l’autovettura é solo parzialmente inerente all’attività d’impresa;
  • che a valle siano effettuate operazioni imponibili; infatti nel caso in cui il contribuente eserciti un’attività in tutto o in parte esente da iva, allora a monte potrà detrarre l’iva nella misura in cui siano svolte in tutto o in parte attività anche imponibili (vedi pro rata di detraibilità).

3. il contribuente deve possedere materialmente la fattura o il documento equipollente relativo a quella determinata fattura.

Per cui, devono ricorrere tutti questi presupposti affinché il contribuente possa esercitare il diritto alla detrazione dell’iva.

In un prossimo contributo, sarà trattato il problema riguardante i termini per esercitare il diritto alla detrazione e i termini di registrazione delle fatture.

 

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